(Documento pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Commercialisti e dalla Fondazione Nazionale Commercialisti in data 12 marzo 2020)
Il documento in esame al paragrafo “3.2. Riconsiderazione del risk approach nelle attività di vigilanza dell’organo di controllo (art. 2403 c.c.)” affronta il tema molto dibattuto in questi mesi di emergenza Covid-19 dell’obbligo degli amministratori di società di garantire il rispetto dei principi di corretta amministrazione e di adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.
Ai Sindaci/Revisori spetta il compito di monitorare questo aspetto vigilando sull’osservanza di tali principi.
Tra le principali aree per le quali gli amministratori di società sono chiamati ad attivarsi e sulle quali gli organi di controllo hanno l’obbligo di vigilanza figurano le seguenti:
a) la capacità della società, nel brevissimo periodo, di far fronte alle proprie obbligazioni e le iniziative intraprese per generare cassa (accesso a finanziamenti garantiti dallo Stato, ammortizzatori sociali, gestione del circolante, rinegoziazione delle posizioni debitorie debiti, rinegoziazioni delle posizioni creditizie, finanziamenti soci, ecc.);
b) la stima degli impatti del COVID-19 sull’esigibilità dei crediti, sul valore di realizzo delle rimanenze, dei titoli, ecc.;
c) il rischio di sforamento di financial covenant.
Al paragrafo “3.7. Aspetti critici connessi all’attività di vigilanza e alla revisione dei bilanci relativi agli esercizi 2020 (e infra annuali)” tra gli ambiti fondamentali che rappresentano le aree su cui i rischi identificati possono dare origine a errori con riferimento agli effetti generati dalla diffusione dell’emergenza sanitaria che l’organo di controllo dovrà monitorare figurano:
– indicatori di performance: gli amministratori ed i sindaci-revisori dovrà valutare l’impatto della crisi sanitaria sulle risultanze degli indicatori di performance al fine di poter correttamente interpretare l’andamento della società revisionata;
– controllo interno: gli amministratori dovranno garantire ed i sindaci-revisori dovranno verificare che il controllo interno è in grado di rispondere ai nuovi rischi significativi generati dall’emergenza sanitaria.
Al paragrafo 4 il documento affronta il tema del supporto tecnologico al servizio di procedure di revisione efficienti e “a distanza”.
La diffusione del contagio da COVID-19 ha imposto una serie di misure restrittive, di impatto crescente, che hanno necessariamente generato limitazioni operative al tradizionale svolgimento dell’incarico di revisione: in tale situazione emergenziale, un ruolo fondamentale riveste, da un lato, il grado di digitalizzazione della società revisionata e del sindaco-revisore, dall’altro, la capacità di entrambi di implementare nuove procedure e protocolli che consentano di “operare a distanza”.
La tecnologia rappresenta, dunque, lo strumento principe per garantire la continuità dell’operatività del sindaco-revisore; per tale motivo, è essenziale individuare gli strumenti migliori da poter utilizzare in termini di tempestività e funzionalità rispetto alle specifiche caratteristiche dell’azienda revisionata e dello stesso sindaco-revisore.